La dignità della persona e del lavoro prima di tutto

di Filippo Maria Daniele

Con l’ordinanza n. 7360/2022 il giudice fiorentino Susanna Zanda ha disposto la sospensione del provvedimento emanato dall’Ordine degli Psicologi della Toscana, con il quale era stato vietato ad una psicologa di esercitare la propria professione fino a quando quest’ultima non si fosse sottoposta alla vaccinazione coatta. 

Tale provvedimento rappresenta un unicum nel panorama giudiziario italiano e chi scrive auspica che possa ergersi a punto di riferimento per i giudici che da qui in avanti si troveranno incaricati di decidere su situazioni analoghe.

Le espressioni utilizzate dalla dott.ssa Zanda sono audaci e perentorie, e mettono nero su bianco, con impeccabile lucidità e capacità di sintesi, quello che ormai sta emergendo dalle aule dei Tribunali di tutta Italia, ma soprattutto dalla letteratura scientifica più recente e dalla vita quotidiana.

In primis, il giudice fiorentino ribadisce come il diritto al lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della Costituzione, costituisca un diritto inviolabile, connaturato all’essere umano, ed è inconcepibile che questo venga “concesso” all’individuo a condizione che questo si sottoponga ad un trattamento sanitario, il cui scopo di prevenzione e di sicurezza è peraltro risultato irraggiungibile alla luce delle sempre più incontestabili evidenze scientifiche.

Il giudice fiorentino evidenzia poi la prospettiva “personocentrica” della nostra Costituzione, affermando che l’obbligo vaccinale, imposto quale requisito per poter lavorare, viola gli artt. 4, 32 e 36 della Costituzione, i quali, alla luce dell’esperienza nazi-fascista, non ammettono più il sacrificio estremo del singolo individuo per un interesse collettivo, vero o supposto che sia, fino al punto di violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana e il valore sovra-ordinante del lavoro. Per non parlare – aggiungiamo noi – del mancato rispetto dei criteri di equità, proporzionalità e ragionevolezza ai quali deve sottostare l’opera di bilanciamento fra diritti e valori riconosciuti come di eguale rango costituzionale (in questo caso fra il diritto al lavoro e la tutela della salute pubblica).

L’articolo 32, incalza il giudice, non consente in alcun modo di sottoporre la persona umana a sperimentazioni mediche invasive senza il consenso libero e informato dell’individuo, che nel caso di specie certamente non è ipotizzabile se i componenti dei sieri, ed il meccanismo del loro funzionamento, sono sconosciuti e coperti non solo da segreto industriale ma anche, misteriosamente, da segreto militare.

Quella fornita dal Tribunale di Firenze rappresenta una delle interpretazioni più fedeli e sincere della nostra Carta fondamentale, poiché esalta i valori che i Padri costituenti hanno voluto porre al centro dell’ordinamento giuridico, in particolare quello della dignità dell’individuo, quale singolo e quale essere sociale, e il ripudio di ogni forma di autoritarismo che cancelli arbitrariamente o intenda come pure concessioni dall’alto i diritti di libertà individuale e collettiva.

In conclusione, il Giudice fiorentino sottolinea come l’imposizione dell’obbligo vaccinale quale condizione per svolgere la professione sia incompatibile anche con il diritto sovranazionale, in quanto viola il Regolamento europeo n. 953/2021, che vieta discriminazioni tra i cittadini europei fondate sullo stato vaccinale.

Pertanto, richiamandosi alla Risoluzione del Consiglio di Europa n. 2361/2021, nonché ai regolamenti CE n. 726/2004 (art. 14 bis) e n. 507/2006 e a numerose precedenti pronunce sia della Corte di Giustizia UE (in particolare CGUE, 11 luglio 2019, n. 716/19) che della magistratura italiana, il Tribunale ricorda come sia “dovere di ogni Giudice nazionale chiamato a pronunciarsi nell’ambito delle proprie competenze, disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione europea che abbia effetto diretto nella controversia di cui è investito”.

Il provvedimento emanato dal Tribunale di Firenze ha il pregio di aver ricordato a tutti che il rispetto della “pari dignità sociale” delle persona rappresenta il fine e il limite ultimo che nessun potere pubblico o privato può valicare.

Pubblicato il 22/07/2022 su:

Potrebbero interessarti anche...